Domande Frequenti

Domande frequenti relative alla presentazione delle candidature a Sindaco e Consigliere comunale e delle liste elettorali

Quali modelli vanno usati per la presentazione della dichiarazione di presentazione delle candidature per le elezioni comunali?
È consigliabile usare quelli messi a disposizione dal Servizio elettorale sul sito Internet del Comune in quanto contengono tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda i Modelli 1 e 1-bis “Dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale” (Atto principale e Atto separato) vanno uniti in un unico documento in formato A3 per assicurare che le firme apposte e la loro autenticazione siano chiaramente collegate all’atto di presentazione recante il contrassegno e gli altri elementi essenziali della dichiarazione.
Come ci si deve comportare nel caso in cui un candidato consigliere, inserito in una lista che sta raccogliendo le sottoscrizioni, si ritira?
Perché la rinuncia produca effetti sulla composizione della lista questa deve essere presentata, entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, per iscritto e con firma autenticata, alla Segreteria del comune. L’atto di rinuncia va quindi allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Se la rinuncia viene presentata oltre il termine sopraindicato il candidato rimane in lista, pur potendo astenersi dal partecipare alla competizione elettorale ed eventualmente poi rinunciare all’elezione.
Cosa succede se, nel corso della raccolta delle sottoscrizioni, la lista vuole inserire un nuovo candidato?
E’ necessario ricominciare dall’inizio tutta la raccolta delle firme con la nuova lista di candidati.
Chi può depositare gli atti relativi alle candidature per le elezioni comunali?
La legge nulla dice in merito; pertanto, la presentazione può essere effettuata da esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente.
Il candidato sindaco deve sottoscrivere tante dichiarazioni di accettazioni delle candidature quante sono le liste che appartengono alla sua coalizione?
Sì. Ogni lista presenta, come documentazione, anche la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata.
06 In caso di presentazione di una lista civica, è sufficiente presentare tutta la documentazione ordinariamente prevista, oppure è necessario che, a monte, la lista civica si sia dotata di una sorta di “atto costitutivo” e/o “statuto”?
Per la presentazione di una lista civica alle elezioni comunali non è richiesto che la stessa abbia un atto costitutivo o uno statuto, né tale documentazione deve essere consegnata all’atto del deposito della documentazione
La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale deve essere di data anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni?
No, la giurisprudenza ha precisato che può essere anche di data successiva.
Quale documento deve esibire il sottoscrittore di una lista all’atto dell’autenticazione?
È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta d’identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l’accertamento dell’identità e il riconoscimento del sottoscrittore. Possono essere considerati documenti equipollenti il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi etc… purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da una amministrazione dello Stato. Pertanto non sono idonei all’identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale)
Il familiare del candidato a consigliere comunale può sottoscrivere la relativa lista?
Sì, la legge non prevede alcun divieto.
Il candidato di una lista può sottoscrivere la propria lista? Può sottoscrivere un’altra lista?
Il candidato di una determinata lista può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un’altra lista; non può invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della propria lista, considerata l’incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura (art.28, comma 2, l.r. 19/2013).
È valida la firma di un sottoscrittore priva delle modalità di identificazione dello stesso?
No, l’indicazione della modalità di identificazione del sottoscrittore costituisce requisito essenziale di validità dell’autenticazione.
Eventuali errori materiali nell’autenticazione possono essere corretti?
Se l’autenticatore si accorge di un errore materiale, questo può essere immediatamente sanato apponendo accanto alla correzione il timbro e la firma dell’autenticatore.
Il pubblico ufficiale può autenticare le sottoscrizioni di più liste?
Sì. Nell’esercizio di questa funzione i pubblici ufficiali sono tenuti ad assicurare la propria disponibilità a tutte le forze politiche in competizione.
Il soggetto che autentica le sottoscrizioni può avere un rapporto di parentela o essere coniuge dei soggetti per i quali provvede ad autenticare la sottoscrizione?
Sì, le norme non prevedono divieti in questo senso.
Possono il candidato consigliere comunale e il candidato sindaco, attualmente già consiglieri, autenticare le varie dichiarazioni per le quali è prevista l’autenticazione della firma?
Sì, la legge non prevede divieti al riguardo.
Può l’autenticatore autenticare la propria firma?
No, non si può autenticare la propria firma perché la stessa deve essere autenticata da altro soggetto.
Chi può essere indicato quale promotore della sottoscrizione sui modelli per la raccolta delle sottoscrizioni?
Possono essere indicati il partito, gli esponenti individuati dal partito o dalla lista che promuovono la sottoscrizione (a titolo di esempio, un delegato, un candidato, alcuni sottoscrittori, etc…).
Chi può essere designato quale delegato di una lista?
La legge non prevede dei requisiti particolari. E’ da ritenere che i delegati possano essere scelti fra i sottoscrittori, fra i candidati oppure fra persone diverse.
Devono obbligatoriamente essere designati due delegati di lista?
No, l’articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2013 prevede che sia indicato un delegato effettivo e un eventuale supplente.
E’ obbligatoria la denominazione della lista?
Sì, sia nella dichiarazione di presentazione della candidatura che negli atti allegati la denominazione della lista non sostituisce la descrizione de contrassegno, si aggiunge
Dove deve essere riportata e che caratteristiche deve avere la descrizione del contrassegno?
La descrizione del contrassegno, da riportare sia nell’atto principale che nell’atto separato, deve essere analitica, con la specificazione anche i colori, per consentire di identificare in maniera certa la lista, senza possibilità di confusione con altre liste presentate per la stessa consultazione.
Ipotizzando un contrassegno composto da più simboli di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, devono essere presentate le autorizzazioni all’utilizzo del contrassegno da parte di tutti i partiti interessati?
Sì, ogni partito presente nel contrassegno deve autorizzare espressamente l’utilizzo del proprio simbolo.
L’autorizzazione all’utilizzo del simbolo da parte di un partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento etc.. deve avere data anteriore a quella della raccolta delle sottoscrizioni?
Non è necessario, è possibile raccogliere le sottoscrizioni in attesa dell’arrivo dell’autorizzazione da parte degli organi di partito responsabili.

Propaganda elettorale

Da venerdì 10 maggio 2024 (30° giorno precedente quello della votazione), ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile;

possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Per quanto riguarda la propaganda elettorale fonica su mezzi mobili: l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata*. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
———————-
* L. 24/04/1975, n. 130 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
ART. 7. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell’art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell’ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 .

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art: 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito dell’elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Inizio del divieto di propaganda

Da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 (ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Pagina aggiornata il 02/05/2024

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